giovedì 20 marzo 2008

STATUTO ASSOCAZIONE ENOGASTROFILI

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale Gli Enogastrofili ". L'ubicazione della sede è in via dei ciclamini n° 5 Rocca di Papa (RM). Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.
Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 2. Durata

L’Associazione ha durata decennale, con rinnovo tacito, e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto.

Art.3 - Scopo e finalità

L’associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone di:
- diffondere la cultura enogastronomica delle regioni italiane;
- valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico presente nelle varie regioni italiane;
- proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi per la cultura enogastronomica italiana;
- proporsi come punto di riferimento per la diffusione della cultura enogastronomica specialistica delle Regioni Italiane;
- intraprendere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta adatta allo scopo.
A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:
sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
formare, preparare e gestire gruppi di persone in grado di operare in questo campo;
pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
collaborare con mezzi mediatici;
organizzare eventi a degustazione, convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dal propri aderenti.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) quote associative;
d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa

L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene comunicata per mezzo telematico direttamente ai soci. Per la fondazione, è previsto un versamento da parte dei soci fondatori di € 100,00 cadauno. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia, sempre a mezzo telematico, un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.
In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI

Art.7 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa .
Tutti i Soci svolgono la loro attività sociale a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese che devono essere comprovati da apposita documentazione o eventuali prestazioni professionali a titolo di lavoro autonomo, corredate da apposita fattura.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ad eccezione dei soci fondatori nessuno dei soci può divenire membro del Consiglio Direttivo prima di cinque anni dalla loro iscrizione, ad eccezione di apposita delibera a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo stesso. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art.8 - Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice, fatto salvo il pagamento di un eventuale quota di partecipazione da definirsi di volta in volta. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi giorni dall’iscrizione nel libro soci per l’Assemblea Ordinaria e trascorsi centoottanta giorni per l’Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo:
1) i soci Fondatori;
2) i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno cinque anni.
Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art.9 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:
a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art.10 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito all’eventuale rigetto della domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art.11 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali,
c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più Organi Esecutivi ed Operativi che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA

Art.13 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 8.

Art.14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
b) Sul bilancio di previsione;
c) Sull'approvazione della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
d) Sul termine per il pagamento della quota associativa;
e) Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
f) Sulla nomina dei componenti del Consiglio;
g) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:
a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai ¾ ( tre quarti ) del Soci Ordinari ed equiparati;
b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
c) Sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art.16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale sito nella provincia di Roma ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e ¾ dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio; può richiedere la convocazione anche, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o i ¾ dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno. E’ validamente costituita anche l’assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

Art.17 - Costituzione dell'Assemblea

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati in prima convocazione. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Verbalizzazione

Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art.19 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti nell'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne che rispetti i requisiti degli artt. 7 e 8 può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art.21 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art.22 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art.23 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art.24 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna.
Il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art.25 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art.26 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
b) una o più mailing list (pubbliche o private);
e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza.

VII – NORME FINALI

Art.27 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
1. se il numero dei Soci Fondatori, Ordinari ed equiparati è inferiore a 3;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall’Art. 24. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.


Roma, lì 28 aprile 2008


BASCIANO MASSIMILIANO _____________________________________

IARROBINO DANIELA___________________________________

PALERMO LUCA ______________________________

SCRAVAGLIERI STEFANO___________________________________